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PROROGA ECM 2021 PROFESSIONI SANITARIE

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PROROGA ECM 2021 PROFESSIONI SANITARIE

La Commissione Nazionale Ecm ha concesso fino al 31/12/2021 ai professionisti sanitari per mettersi in regola con l’obbligo dell’aggiornamento continuo.


Dal primo gennaio è iniziato il nuovo triennio 2020-2022, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm.
Non ci sono riduzioni per chi si avvale della proroga. I professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi fino al 31/12/2021 per recuperare i crediti mancanti.


Ma a coloro che si serviranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua al paragrafo 1.1, punti 1 e 2», che prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti
che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120.


Il professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero sufficienti 135 crediti per essere in regola con l’obbligo. Se, invece, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150.

Cosa rischia chi evade l’obbligo Ecm?

Accreditamenti sanitari: Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l’obbligo annuale.

Certificazioni per la qualità: Le istituzioni sanitarie private sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale la “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.

Cause risarcitorie: In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell’attività.

Cosa rischia chi evade l’obbligo Ecm?

  • Premi assicurativi: Le società Assicuratrici controlleranno la formazione ECM e potrebbero elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l’aggiornamento.
  • Mancato risarcimento: Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.
  • Cause penali: Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati secondo la normativa.
  • Sanzioni dall’Ordine: A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”.

Cosa rischia chi evade l’obbligo Ecm?

L’ ordinamento professionale disciplina le sanzioni previste nell’art. 40 del D.P.R. 221/50:

  1. l’avvertimento, con la diffida al colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
  2. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
  3. la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;
  4. la radiazione dall’Albo

DESCRIZIONE CORSO:

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